Sez. 2, Sentenza n. 7207 del 12/04/1984 Ud. (dep. 03/09/1984) Rv. 165497 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ENTITÀ QUASI TRASCURABILE DEL DANNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ENTITÀ QUASI TRASCURABILE DEL DANNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di Rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato. (l'attenuante è stata esclusa nella fattispecie relativamente a una catenina del valore di l. 400.000 circa). (V mass n 130610).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)