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Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 25/05/1985 (Rv. 440860 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONE IN CORSO - OPPOSIZIONE AD ATTI ESECUTIVI - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1985-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440860-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONE IN CORSO - OPPOSIZIONE AD ATTI ESECUTIVI - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DA PARTE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*

Con riguardo all'opposizione avverso Atti di procedura esecutiva immobiliare, iniziata prima del fallimento del debitore e proseguita previa sostituzione del curatore al creditore procedente ai sensi dell'art. 107 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il provvedimento, con il quale il tribunale fallimentare, previa affermazione della propria Competenza a conoscere dell'opposizione medesima a norma dell'art. 26 del citato decreto, ne dichiari l'inammissibilità, perché tardivamente proposta, è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo carattere definitivo e contenuto decisorio. (V 385/80, mass n 403768).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)