Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25964 del 10/12/2014 (Rv. 633544 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO) | Emotrasfusione o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Azione risarcitoria - Sopravvenienza della procedura di equa riparazione del pregiudizio, ex art. 27 bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014 - Rapporti con il giudizio risarcitorio - Pregiudizialità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO)
In tema di danni derivanti da emotrasfusione o assunzione di emoderivati con sangue infetto, la sopravvenienza della procedura di equa riparazione del pregiudizio, ai sensi dell'art. 27 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, non giustifica il rinvio del giudizio risarcitorio in fase di legittimità, in quanto le due erogazioni - aventi diversa natura, funzione e presupposti - possono coesistere e non interferiscono reciprocamente, salva la previsione della detrazione di quanto già eventualmente percepito a titolo risarcitorio in forza di sentenza esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 27 bis, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)