Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
Testo in vigore al
Art. 223
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, . . . dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.
Art. 224
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione.
2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 1999, N. 14
Art. 226
1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere.5
Art. 227
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.
Titolo V. Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni
Capo I. Principi generali
Art. 228
1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
2. Sono altresi' soppresse le funzioni amministrative di altre autorita' giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.
Art. 229
1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorita' amministrative e' soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Art. 230
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorita' giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni e' trasferito al dirigente dell'ufficio cui e' destinato il registro.
Art. 231
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e' reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
Art. 232
1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorita' amministrativa dal presente decreto e' prevista la possibilita' di avvalersi della forza pubblica, l'autorita' amministrativa cui la funzione e' devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.
Capo II. Modifiche in materia di notariato
Art. 233
1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' cosi' modificata:
a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto";
b) il primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.";c) nel secondo comma dell'articolo 56 le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale";
d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.";
e) il secondo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale
contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".
Art. 234
1. Il primo comma dell'articolo 25 del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' cosi' modificato:
a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 e' abrogato.
Capo III. Modifiche in materia di stato civile
Art. 235
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di nascita, puo' supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell'articolo 97 e' abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 e' abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
Capo IV. Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro
Art. 236
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato:
a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";c) il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
d) il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";e) nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".
Capo V. Modifiche di norme in materia di trasporto
Art. 237
1. Nell'ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione civile".
Capo VI. Modifiche in materia elettorale
Art. 238
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso;
c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
Art. 239
1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e' cosi' modificata:
a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 e' abrogato.
Titolo VI. Disposizioni in materia di tassa per l'iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria e di imposte di bollo
Art. 240
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
Art. 241
1. Gli allegati 1 e 2 alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come sostituiti dalla tabella C allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 242
1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.
Art. 243
1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e' abrogato.