Sez. 5, Sentenza n. 9451 del 27/09/1974 Ud. (dep. 03/12/1974) Rv. 128725 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - NOZIONE DI VIOLENZA E DI MINACCIA - OSTACOLO ALL'ALTRUI LIBERTA CREATO DAL SOGGETTO ATTIVO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO- SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - NOZIONE DI VIOLENZA E DI MINACCIA - OSTACOLO ALL'ALTRUI LIBERTA CREATO DAL SOGGETTO ATTIVO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO- SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
Per 'violenza privatà non si intende solo una coercizione fisica che impedisca i liberi movimenti della persona offesa, ma anche qualunque Azione minacciosa oppure una Azione valida a porre il soggetto passivo nell'alternativa di non muoversi o muoversi col pericolo di menomare l'integrita altrui, anche dello stesso agente che, consapevolmente crea l'ostacolo. (fattispecie in cui l'autore del reato si pose a sedere sul cofano della macchina costringendo cosi il guidatore a fermarsi). (V 125100, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)