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Sez. 1, Sentenza n. 8974 del 03/12/1987 (Rv. 456278 - 01)

POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - RIMEDI - PROVVEDIMENTI RELATIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456278-01

POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - RIMEDI - PROVVEDIMENTI RELATIVI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di tutela dei minori i provvedimenti che dettano Disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili - senza porsi in contrasto con precetti costituzionali - con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto chiudono un provvedimento di tipo non contenzioso, senza statuire in via decisoria e definitiva, stante la loro revocabilità ed esaurendosi in un governo da parte del giudice dell'Esercizio della potestà del genitore nei rapporti con il figlio, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti. (Conf 6220/86, mass n 448480).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)