Sez. 1, Sentenza n. 8129 del 12/06/1981 Ud. (dep. 12/09/1981) Rv. 150167 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE PENA - CONTEMPORANEA APPLICABILITÀ DEI DUE BENEFICI - BENEFICIO PIÙ FAVOREVOLE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE PENA - CONTEMPORANEA APPLICABILITÀ DEI DUE BENEFICI - BENEFICIO PIÙ FAVOREVOLE.*
In applicazione dell'art. 183 cod. pen. - secondo cui, nel concorso di cause estintive prevale quella che estingue il reato - nella ipotesi in cui ricorrano gli estremi per la concessione della sospensione condizionale della pena e dell'indulto, il giudice deve dare la precedenza al primo, in quanto la sospensione della pena è beneficio più favorevole all'imputato, anche perché la sua eventuale revoca non impedisce l'applicazione dell'indulto in Sede esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)