Sez. 2, Sentenza n. 26858 del 29/11/2013 (Rv. 629113 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Azione di riduzione della legittima - Deduzione delle donazioni ricevute dall'attore - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ed anche in appello - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)