Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Testo in vigore al
Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 7-bis
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10 Elezione dei consigli circoscrizionali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 11 Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.
Capo II. Competenze degli organi comunali e provinciali
Art. 12
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Art. 13
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Art. 14
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Art. 15
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Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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Art. 23
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Art. 24
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