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Sez. 3, Ordinanza n. 477 del 28/03/1969 Cc. (dep. 27/06/1969) Rv. 111992 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE -ISTRUZIONE SOMMARIA - DURATA DELLA CUSTODIA - DECORSO DEL TERMINE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - RITARDO - SCARCERAZIONE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111992-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DURATA - SCARCERAZIONE - IN GENERE -ISTRUZIONE SOMMARIA - DURATA DELLA CUSTODIA - DECORSO DEL TERMINE - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GI - RITARDO - SCARCERAZIONE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*

Il termine di quaranta giorni di cui all'art.272 cod.proc.pen. e stabilito unicamente ai fini della durata dell'istruzione sommaria in procedimento contro imputato detenuto e non per determinare il limite massimo della custodia preventiva. Il decorso di tale termine senza che il PM abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento importa solo l'Obbligo della trasmissione degli Atti al giudice istruttore perche proceda con la istruzione formale e il ritardo di tale adempimento non puo autorizzare la scarcerazione dell'imputato. (V.104259, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)