Sez. 1, Sentenza n. 925 del 07/03/1977 (Rv. 384542 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - POTERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ADERENTI - ACCERTAMENTO SULLA DERIVAZIONE PER TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA CALCISTICA PER AZIONI DA UNA PRECEDENTE ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA O SULLA SUA COSTITUZIONE EX NOVO - CRITERI - DECISIONI DELLA FIGC IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE IN FORMA SOCIETARIA DEGLI ENTI CALCISTICI - IRRILEVANZA.*
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - POTERI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ADERENTI - ACCERTAMENTO SULLA DERIVAZIONE PER TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA CALCISTICA PER AZIONI DA UNA PRECEDENTE ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA O SULLA SUA COSTITUZIONE EX NOVO - CRITERI - DECISIONI DELLA FIGC IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE IN FORMA SOCIETARIA DEGLI ENTI CALCISTICI - IRRILEVANZA.*
Alla federazione italiana gioco calcio, nei confronti degli enti aderenti, spettano poteri di direzione e controllo, in materia disciplinare e tecnica, nonche contabile ed amministrativa, ma non anche il potere di interferire sulla struttura associativa degli enti medesimi, ne di imporre coattivamente scelte che incidano sui diritti degli associati. Pertanto, al fine di stabilire se una societa calcistica per azioni sia il risultato della trasformazione di una precedente associazione non riconosciuta, ovvero sia stata costituita ex novo, occorre far riferimento alle deliberazioni di detta associazione, e prescindere dalle decisioni che la Figc abbia adottato con riguardo alla organizzazione in Forma societaria degli enti calcistici, poiche tali decisioni non sono idonee ad imporre che la Costituzione delle societa di calcio avvenga con l'uno o l'altro degli indicati strumenti giuridici. (V 2028/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2498, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 16/02/1942 num. 426 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)