Sez. 1, Sentenza n. 8399 del 30/05/1972 Ud. (dep. 15/12/1972) Rv. 122662 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ART 4 LEGGE N 895 DEL 1967 - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINE SPECIFICO DELL'AGENTE - IRRILEVANZA.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ART 4 LEGGE N 895 DEL 1967 - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FINE SPECIFICO DELL'AGENTE - IRRILEVANZA.*
L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art 4 della legge 2 ottobre 1967, n 895, si concreta e si esaurisce nella consapevolezza dì portarè illegalmente l'esplosivo in luogo pubblico od aperto al pubblico, indipendentemente dal fine specifico che l'agente si proponga di raggiungere. Pertanto, il delitto e configurabile anche nel caso in cui l'esplosivo-idoneo all'uso cui e destinato-si trovi, all'atto in cui viene portato in uno dei luoghi suddetti, ancora racchiuso negli appositi contenitori, non essendo richiesto che il soggetto intenda farne direttamente ed immediatamente uso e, quindi, anche nel caso in cui il porto avvenga con il proposito di occultare l'esplosivo onde consegnarlo in un momento successivo ad altri. (V 117518, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)