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Sez. L, Sentenza n. 20777 del 23/11/2012 (Rv. 624716 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE | Difetto - Decadenza dalla facoltà di far assumere il giuramento - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624716-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE

Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 cod. proc. civ., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 cod. proc. civ., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2737, Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237, Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)