Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007 (Rv. 599341 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ | Responsabilità per inadempimento - Prova del danno risarcibile - Presunzione ex art. 1218 cod. civ. - Esclusione - Onere a carico del danneggiato - Sussistenza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ
In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)