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Sez. 5 - , Sentenza n. 3589 del 10/02/2017 (Rv. 643101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Trattenute obbligatorie sull'indennità di carica dei consiglieri regionali - Funzione contributiva per la corresponsione dell'indennità di fine mandato - Assoggettabilità a tassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643101-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull'indennità di carica dei consiglieri regionali, in base agli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Molise n. 10 del 1988, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse riconoscersi natura previdenziale e conseguentemente applicarsi la causa di esclusione di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, perché finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla sentenza della Corte cost. n. 289 del 1994 relativa all'assegno vitalizio in favore dei parlamentari, sia, infine, alla qualificazione tributaria dell'indennità suddetta in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Legge Reg. Molise 13/03/1995 num. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)