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Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 23/11/1971 (Rv. 354956 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IN GENERE - INTERESSI DI MORA SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - DECORRENZA FISSATA DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTO TRIBUTARIO PRINCIPALE ANTERIORE ALLE LEGGI IN QUESTIONE - APPLICABILITA DELLA DETTA DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354956-01

TRIBUTI ERARIALI - IN GENERE - INTERESSI DI MORA SUL TRIBUTO COMPLEMENTARE - DECORRENZA FISSATA DALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - RAPPORTO TRIBUTARIO PRINCIPALE ANTERIORE ALLE LEGGI IN QUESTIONE - APPLICABILITA DELLA DETTA DECORRENZA.*

Le Disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n 29, e 28 marzo 1962, n 147, che fissano la decorrenza degl'interessi di mora sul tributo complementare al momento in cui e dovuto il tributo principale si applicano anche quando il rapporto tributario inerente a quest'ultimo sia sorto anteriormente alle leggi stesse, giacche l'Obbligo del pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi in un momento anteriore all'entrata in vigore di esse, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e cioe da un fatto che, protraendosi anche fino all'entrata in vigore delle nuove norme, rientra nella disciplina di queste, la mora dando luogo a una situazione che si rinnova de diem in diem, onde non puo dirsi che essa siasi interamente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quello della nuova. (fattispecie riguardante l'imposta di successione). (V 2273'70, mass n 348453).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)