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Sez. 3, Sentenza n. 38753 del 09/07/2018 Cc. (dep. 21/08/2018) Rv. 273710 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di trattamento di scorie e di ceneri - Titolare munito di autorizzazione integrata ambientale relativa ad altro ramo di attività produttiva - Necessità di nuova autorizzazione per la diversa attività - Mancanza - Reato di cui all'art. 29-quaterdecies, d.lgs. n. 152 del 2006 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273710-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti, per lo svolgimento delle attività di trattamento di scorie e ceneri, che rientrano nell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 46, che ha modificato l'art. 6, comma 13, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, è necessario munirsi di specifica autorizzazione integrata ambientale (cd. AIA); ne consegue che la prosecuzione delle attività sulla base di una precedente autorizzazione (nella specie relativa alla gestione di rifiuti derivanti dall'edilizia), senza che il titolare della stessa abbia presentato istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione o per l'adeguamento di quella già posseduta, integra il reato di cui all'art. 29-quaterdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 lett. QU

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)