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Sez. 2, Sentenza n. 26331 del 31/10/2008 (Rv. 605531 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Requisiti di gravità, precisione e concordanza - Necessità che siano desunti da una pluralità di elementi - Conseguenze - Presunzione semplice fondata sulla valutazione di un solo elemento - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605531-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

Il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Pertanto l'indicazione, nella sentenza di merito, di un solo ed equivoco elemento presuntivo dal quale è stata ricavata la prova del fatto ignorato costituisce un vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (in base a tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere un'azione revocatoria, aveva ritenuto provata la "scientia fraudis" sulla base della sola sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto di vendita ed il valore commerciale del bene del quale il debitore si era disfatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)