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Sez. 3 - , Sentenza n. 14638 del 13/06/2017 (Rv. 644648 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Sequestro, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una s.r.l. - Interruzione dei giudizi in cui sia parte detta società - Esclusione - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644648-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicchè la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2011 num. 159 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)