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Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 12/08/1963 (Rv. 263538 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*
Stato
decisa il 1963-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263538-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*

La tassa per il servizio di rimozione dei rifiuti urbani espletato dal comune e dovuta anche per gli stabilimenti industriali esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e istituito regolarmente, senza che occorre la prova specifica della esistenza e del quantitativo dei rifiuti asportati. La legge ricollega l'imposizione della detta tassa alla presunzione juris et de iure della produzione di 0rifiuti urbani internì e deduce l'esistenza e la quantita dei detti rifiuti, in via presuntiva, dalla ampiezza e dall'uso dei locali.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)