Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 12/08/1963 (Rv. 263538 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TASSA SULLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI URBANI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - TASSABILITA.*
La tassa per il servizio di rimozione dei rifiuti urbani espletato dal comune e dovuta anche per gli stabilimenti industriali esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e istituito regolarmente, senza che occorre la prova specifica della esistenza e del quantitativo dei rifiuti asportati. La legge ricollega l'imposizione della detta tassa alla presunzione juris et de iure della produzione di 0rifiuti urbani internì e deduce l'esistenza e la quantita dei detti rifiuti, in via presuntiva, dalla ampiezza e dall'uso dei locali.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)