Sez. 1, Sentenza n. 11438 del 12/10/1999 (Rv. 530601 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità - Sentenza penale di assoluzione - Istanza delle parti private al P.G. per l'impugnazione - Rigetto - Omissione di atto dovuto - Configurabilità - Esclusione - Azione - Inammissibilità - Fattispecie precedente al cod. proc. Pen. del 1988.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, non configura omissione di un atto dovuto l'omessa impugnazione di una sentenza penale di assoluzione da parte del procuratore generale e ciò neppure in caso di sollecitazione all'impugnazione nell'interesse delle parti private secondo la prassi invalsa sotto il codice di procedura penale previgente; infatti, l'interesse a proporre impugnazione da parte del PM si ispira alla corretta applicazione della legge ma deve concretarsi in una richiesta di riforma della sentenza e non può proporsi per correggere eventuali vizi di motivazione (nella specie in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'azione di responsabilità rilevando tra l'altro che il provvedimento del P.G. di non luogo a provvedere sull'istanza di impugnazione delle parti private era fondato su una valutazione delle prove insindacabile con l'azione di responsabilità civile).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)