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Sez. 5 - , Sentenza n. 30811 del 22/12/2017 (Rv. 646404 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | - Bene strumentale escluso dai ricavi ex art. 53 (ora 85) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisito della durevolezza - Necessità - Esclusione - Rimanenze finali di materiale di cancelleria - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646404-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la qualifica di un bene come strumentale, il cui valore è escluso dai ricavi ai sensi dell'art. 53 (ora 85) del d.P.R. n. 917 del 1986, esige il mancato coinvolgimento nel ciclo produttivo e la conseguente funzione di supporto solo indiretto all'attività produttiva, in contrapposizione al bene merce, ma non anche il requisito della durevolezza; sicché, le rimanenze finali del materiale di cancelleria non rilevano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 (ora 85) e 59 (ora 92) del citato decreto, ai fini della quantificazione dei ricavi di un'impresa che ha ad oggetto la produzione di articoli di diversa tipologia (nella specie, componenti di auto), trattandosi di beni che, pur non essendo destinati ad essere utilizzati ripetutamente, sono strumentali, in quanto non coinvolti direttamente nel processo produttivo ma aventi solo funzione di supporto all'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)