Sez. 3, Sentenza n. 444 del 13/02/1973 (Rv. 362444 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROPOSIZIONE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROPOSIZIONE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
Il ricorso ordinario per Cassazione e ammesso, ai sensi dell'art 43 cod proc civ, soltanto nel caso in cui la sentenza impugnata ha deciso sia sulla Competenza che sul merito e l'impugnazione venga proposta per la Competenza e per il merito; ma quando la sentenza ha deciso soltanto sulla Competenza (ovvero, pur avendo deciso anche sul merito, l' impugnazione sia stata limitata alla Competenza), essa va proposta con l'istanza di regolamento di Competenza nei modi e nei termini di cui all'art 47 cod proc civ, essendo inammissibile il ricorso per Cassazione nelle forme ordinarie. (Conf 1901/71, mass n 352463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)