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Sez. L, Sentenza n. 7112 del 10/06/1992 (Rv. 477646 - 01)

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Stipulazione del contratto con soggetto non iscritto nell'apposito ruolo - Nullità - Disciplina ex art. 2231 e 2126 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Azione ex art. 2041 cod. civ. per l'attività espletata per il preponente - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477646-01

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)

Il contratto di agenzia stipulato con soggetto non iscritto nell' apposito ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968 n. 216 è nullo ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, perché contrario ad una norma imperativa, e al relativo rapporto non si applicano ne l'art. 2231 cod. civ. né l'art. 2126 primo comma dello stesso codice, ma i principi generali in materia di prestazioni non dovute di fare. Pertanto l'agente di commercio non iscritto al ruolo non ha diritto alle provvigioni relative per l'attività espletata e può agire nei confronti del preponente soltanto ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2041, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)