Sez. 1, Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024 (Rv. 672363-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE | Termine per l'espressione del voto dopo la chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 178, quarto comma, l. fall. - Natura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.
Legge Falliment. art. 178 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)