Sez. 5, Sentenza n. 1168 del 16/06/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112520 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PROVA DELL'INESISTENZA DI FONDI - PUO PRESCINDERE DAL PROTESTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - PROVA DELL'INESISTENZA DI FONDI - PUO PRESCINDERE DAL PROTESTO.*
Il reato di emissione di assegno a vuoto si consuma con la messa in circolazione del titolo e la prova della inesistenza dei fondi puo acquisirsi con qualunque mezzo, indipendentemente dal protesto. (V 108676, anno 1968 e 106247, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 7, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)