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Sez. 6, Sentenza n. 32042 del 08/07/2024 Ud. (dep. 06/08/2024) Rv. 286854-02

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Condotta maltrattante - Finalità “educativa” - Matrice discriminatoria - Violazione del divieto enunciato dall’art. 12.1 della Convenzione di Istanbul - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286854-02

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

Integra il reato di maltrattamenti la condotta dell'agente volta ad imporre, a fini asseritamente educativi, il proprio potere assoluto e sovraordinato, con l'obbligo per la vittima di svolgere, in

quanto donna, compiti di cura e servizio secondo gli ordini impartiti dal partner. (In motivazione, la Corte ha precisato che una tale condotta viola il divieto di utilizzo di pregiudizi di genere sancito dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella parte in cui afferma la illeceità delle pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile agli obblighi familiari o coniugali).

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)