diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 135 del 1977

Decisione
decisa il 1977-07-04, depositata il 1977-07-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:135
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8946

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Legge 17 luglio 1942, n. 907 (monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazioni alla precedente legge)
  • ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 32, 41 e 43 DELLA COSTITUZIONE
  • Jus superveniens: legge 10 dicembre 1975, n. 724
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) così come modificata dalla l. 3 gennaio 1951, n. 27, sollevata in riferimento agli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione, in quanto si rende necessario da parte degli stessi una nuova valutazione della rilevanza alla stregua della nuova normativa introdotta con la l. 10 dicembre 1975, n. 724. Cfr.: Nello stesso senso ord. n. 231 del 1976.

Norme impugnate

  • legge 17 luglio 1942, n. 907
  • legge 3 gennaio 1951, n. 27
  • legge 10 dicembre 1975, n. 724

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), promossi con ordinanze emesse: 1) dalla Corte d'appello di Milano il 27 ottobre 1975, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 dell'anno 1976; 2) dal tribunale di Como il 1 ottobre 1975, iscritte ai nn. da 294 a 312, da 336 a 342, 424, 364, 365, da 448 a 450, da 455 a 457 e 487 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151,164, 177, 218, 232 e 246 dell'anno 1976; 3) dalla Corte suprema di cassazione rispettivamente il 28 febbraio 1975, il 16 maggio 1975, il 21 marzo 1975, il 21 novembre 1975 e il 4 novembre 1975, iscritte ai nn. 314, 345,430,434 e 494 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 151, 205, 198 e 246 dell'anno 1976; 4) dal tribunale di Trani rispettivamente il 7 novembre 1975, il 30 settembre 1975, il 3 ottobre 1975, il 10 ottobre 1975, il 17 ottobre 1975, il 30 settembre 1975 e il 6 ottobre 1975, iscritte ai nn. 320,321,322,323,324,325,326,327 e 328 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 151 dell'anno 1976; 5) dal tribunale di Roma il 5 dicembre 1974, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1976; 6) dalla Corte d'appello di Bologna il 17 gennaio 1976, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1976; 7) dalla Corte d'appello di Venezia rispettivamente il 29 settembre 1975, l'8 e il 10 marzo 1976, il 20 novembre 1975, iscritte ai nn. 343, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 267 e 260 dell'anno 1976; 8) dalla Corte d'appello di Trento il 31 marzo 1976, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1976; 9) dalla Corte d'appello di Campobasso, il 4 dicembre 1975 e il 22 aprile 1976, iscritte ai nn. 385 e 663 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 164 e 340 dell'anno 1976; 10) dalla Corte d'appello di Bari rispettivamente il 19 maggio 1975, il 22 settembre e l'8 ottobre 1975, il 9 maggio 1975, il 19 settembre e il 12 settembre 1975, il 21 e il 26 novembre 1975, iscritte ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,403,404 e 405 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 170 e 177 dell'anno 1976; 11) dal tribunale di Genova il 12 dicembre 1975, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1976. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che nei giudizi come in epigrafe indicati è sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), così come modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27, relativamente agli artt. 45 e segg. - con riferimento agli artt. 66 e segg. - ovvero nel suo intero contenuto, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la detta questione è stata sollevata nel corso di procedimenti penali a carico di soggetti imputati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri), ed in particolare con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della detta legge, si rende necessario che i giudici che hanno sollevato la indicata questione procedano a nuovo esame di essa, al fine di accertare se permanga la rilevanza della questione medesima (sul punto questa Corte si è già pronunciata nello stesso senso, da ultimo, con ordinanza n. 231 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe siano restituiti alla Corte d'appello di Milano, al tribunale di Como, alla Corte suprema di cassazione, al tribunale di Trani, al tribunale di Roma, alla Corte d'appello di Bologna, alla Corte d'appello di Venezia, alla Corte d'appello di Trento, alla Corte d'appello di Campobasso, alla Corte d'appello di Bari, al tribunale di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze