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Sez. L, Ordinanza n. 4084 del 17/02/2025 (Rv. 673729-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Regola cautelare ex art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 - Portata - Applicabilità per le fibre di amianto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673729-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall'esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956 - volta a proteggere dall'inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l'esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili - e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto d.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall'amianto.

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 174, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)