Sez. 3, Sentenza n. 8351 del 24/06/2014 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 262510 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Art. 659, comma primo, cod. pen. - Natura eventualmente permanente - Durata del rumore o dello schiamazzo - Irrilevanza - Prova dell'effettivo disturbo di più persone - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
La contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)