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Sez. 4, Sentenza n. 11018 del 02/02/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167063 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - MANCATA CONCESSIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITÀ DEL FATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167063-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - MANCATA CONCESSIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITÀ DEL FATTO - SUFFICIENZA.*

Anche la sola gravità del fatto può costituire sufficiente criterio di riferimento per escludere la concessione delle attenuanti generiche senza che, pertanto, il giudice debba essere tenuto a motivare sugli altri elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. (V mass n 155104; (Conf mass n 130113).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)