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Sez. L, Sentenza n. 4220 del 13/04/1995 (Rv. 491787 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della sanzione amministrativa e per quello dei contributi e delle somme aggiuntive - Limitazione ai vizi del procedimento di irrogazione della sanzione - Accertamento giudiziale del merito anche in mancanza di domanda riconvenzionale - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491787-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo provvedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza-ingiunzione o decreto ingiuntivo, sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relative somme aggiuntive, l'inosservanza dell'obbligo della notificazione dell'illecito non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e le somme accessorie; la cui fondatezza il giudice dell'opposizione - pur se l'opponente abbia dedotto solo vizi propri del procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa - è tenuto a verificare nel merito, anche in mancanza di domanda riconvenzionale dell'ente previdenziale, il quale, rispetto alle pretese anzidette, ha la veste sostanziale di attore e quella processuale di convenuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)