Sez. U - , Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020 (Rv. 659710 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Giudizio di cassazione – Termine utile per la rinuncia al ricorso – Individuazione – Rinuncia tardiva – Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)