Sez. 5, Sentenza n. 13766 del 31/05/2013 (Rv. 627116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Obblighi contributivi - Ambito - Soci lavoratori impiegati in lavori assunti dalla cooperativa - Equiparazione ai fini previdenziali ai lavoratori subordinati - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore alla legge n. 142 del 2001 - Identità di regime.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, irrogate per irregolare impiego di lavoratori, anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, per cui esse "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti", sono da considerare, ai fini previdenziali, come datrici di lavoro rispetto ai soci suddetti. Ne consegue che sono assoggettati a contribuzione previdenziale i compensi da esse corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, purché tale lavoro sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2512, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Legge 03/03/2001 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)