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Sez. 5, Sentenza n. 265 del 17/02/1969 Ud. (dep. 05/05/1969) Rv. 111285 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - IN INCROCI TRA VEICOLI ED USO DI LUCI; IN ORE NOTTURNE - LIMITI FISSI - INESISTENZA - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE CONTINGENTE.*
Stato
decisa il 1969-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111285-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - CROCEVIA E SIMILI - IN INCROCI TRA VEICOLI ED USO DI LUCI; IN ORE NOTTURNE - LIMITI FISSI - INESISTENZA - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE CONTINGENTE.*

Il conducente, il quale si approssima ad un crocevia, deve usare la massima prudenza, e, in particolare, moderare la velocita al fine di evitare ogni incidente, ed e tenuto ad ispezionare la strada, anche, alla sua sinistra per la eventualita, che un altro conducente proveniente da quel lato, non rispetti i suoi doveri di velocita, di prudenza, e di osservanza delle norme sulla circolazione. Tale presunzione non soffre alcuna eccezione, a nulla rilevando, che la strada percorsa sia una arteria di grande transito, a precedenza assoluta, perche, le norme riguardanti la precedenza non vanno confuse con quelle concernenti la velocita. Quando la legge prescrive una riduzione della velocita dei veicoli in alcune tipiche situazioni pericolose, deve ritenersi, che essa intende, che la velocita sia portata entro il limite di sicurezza limite che, non puo essere predeterminato, ma va rapportato, caso per caso, alle circostanze. Cio significa che la velocita di un veicolo incrociante, con proiettori anabbaglianti in tempo di notte, un altro veicolo non e sempre consentita nel limite massimo di Km 40 orari, bensi deve uniformarsi alle condizioni contingenti, e, dev'essere ridotta nei limiti di sicurezza della circolazione stradale. (V.110079, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 110, Cod. Strada art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)