diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1992

Decisione
decisa il 1992-04-01, depositata il 1992-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:162
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 18235

  • Processo penale
  • G.I.P. presso il tribunale
  • Restituzione degli atti al P.M. per formulazione dell'imputazione ex art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.- udienza preliminare
  • Incompatibilità per pregressa conoscenza degli atti e relative valutazioni
  • Omessa previsione
  • Lamentata lesione dei principi di legalità e di soggezione del giudice solo alla legge
  • Violazione delle direttive della legge delega
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., e non fondata, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.. - V., rispettivamente, le sent. nn. 401/1991 e 502/1991 e la sent. n. 124/1992.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18236

  • Processo penale
  • Dibattimento
  • Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive
  • Lamentata irragionevole lesione del diritto di difesa
  • Violazione dei principi di terzietà del giudice e di soggezione dello stesso alla sola legge
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 502/1991 e 124/1992 e O. n. 516/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ed il Tribunale di Benevento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, rispettivamente: a) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., ciò che, secondo il primo di tali giudici, darebbe luogo a violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 - nonché degli artt. 25 e 101 della Costituzione.; b) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive, ciò che comporterebbe, secondo il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione.; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la prima questione sia dichiarata non fondata e la seconda manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che è opportuna la riunione dei predetti giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione; che la questione sub a), già dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione., con la sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991, è stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 124 del 1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.; che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi; che, di conseguenza, la questione con essa sollevata va dichiarata manifestamente infondata; che la questione sub b) è già stata dichiarata: non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione., con la sentenza n. 502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione., con l'ordinanza n. 516 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione., con la sentenza n. 124 del 1992; che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi; che, di conseguenza, anche tale questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze