Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. 29/09/2025) Rv. 288644-01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Impugnazione della parte civile - Concorrente impugnazione dell'imputato su capi penali della sentenza connessi ai capi civili - Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il versante penalistico della regiudicanda non sia esaurito per avere l'imputato proposto concorrente gravame sui capi penali della sentenza di condanna connessi a quelli civili impugnati dalla parte civile, determinandosi, in tal caso, un "simultaneus processus" che giustifica la trattazione congiunta innanzi al giudice penale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la condanna per cessione di sostanze stupefacenti in cambio di prestazioni sessuali, mentre la parte civile aveva impugnato l'assoluzione per il connesso reato di violenza sessuale).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)