Sez. 4, Sentenza n. 6291 del 27/01/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181153 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - FORZA MAGGIORE - RICORRENZA - ASSENZA DI COLPA - NECESSITÀ - STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA - PERDITA DEL CONTROLLO DEL MEZZO - CONDOTTA COLPOSA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DEL FORTUITO - NECESSITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - FORZA MAGGIORE - RICORRENZA - ASSENZA DI COLPA - NECESSITÀ - STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA - PERDITA DEL CONTROLLO DEL MEZZO - CONDOTTA COLPOSA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DEL FORTUITO - NECESSITÀ.*
In tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 cod. pen.. (V mass n 174028; (Conf mass n 173630; (Conf mass n 151405).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)