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Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005 (Rv. 585458 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio - A carico del promittente.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585458-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che la ricognizione di debito non impedisce al promittente di contestare la validità della clausola recante gli interessi, clausola per la quale, essendo necessaria la forma scritta "ad substantiam", è inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)