Sez. 5, Sentenza n. 2819 del 24/01/1979 Ud. (dep. 20/03/1979) Rv. 141512 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - RESPONSABILITA PER FATTI DI BANCAROTTA - NECESSITA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - DIFETTO DI TALE PRESUPPOSTO - RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO PROPRIO DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - RESPONSABILITA PER FATTI DI BANCAROTTA - NECESSITA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA - DIFETTO DI TALE PRESUPPOSTO - RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO PROPRIO DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*
Affinche il socio illimitatamente responsabile possa rispondere, a norma dell'art 222 legge fallimentare, dei reati propri del fallito (art 216 e seg legge fallimentare) e necessario che sia stato dichiarato il fallimento della societa. Ne puo, in Mancanza di tale presupposto, che costituisce un elemento essenziale della fattispecie delittuosa, configurarsi una responsabilita del socio, in qualita di extraneus, a titolo di concorso nel reato proprio del fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 222, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)