Sez. 4, Sentenza n. 12731 del 03/06/1986 Ud. (dep. 14/11/1986) Rv. 174269 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Nel giudizio di appello, la disposizione di una nuova perizia sugli stessi quesiti già proposti in precedenza, è da ritenere legittima e condizionata soltanto - dovendosi coordinare l'art. 314 cod. proc. pen. con il primo comma dell'art. 520 all'assoluta necessità di provvedervi; tale requisito non occorre sia motivato, essendo implicito nel fatto che il giudice abbia disposta la nuova perizia sul presupposto di non potere altrimenti decidere sull'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)