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Sez. 5, Sentenza n. 10868 del 23/05/2005 (Rv. 582376 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Ritualità - Rinotificabilità "ad libitum" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582376-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In relazione agli atti impositivi la cui notificazione determina l'inizio del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'eventuale azione giudiziaria, l'amministrazione finanziaria, in presenza di una notifica ritualmente eseguita, non ha facoltà di rinotificare "ad libitum" gli atti medesimi, sia in quanto il rapporto tributario è indisponibile, e sia in quanto, altrimenti, nessun atto di accertamento diverrebbe definitivo, e ciò in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, Cost., con l'esigenza di certezza delle entrate tributarie ed infine con il principio di eguale trattamento dei contribuenti (art. 3 Cost. e art. 1 della legge n. 212 del 2000).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)