Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 01/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154201 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - VALUTAZIONE DEL SILENZIO DELL'IMPUTATO.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - VALUTAZIONE DEL SILENZIO DELL'IMPUTATO.*
Il principio secondo cui l'imputato non ha l'Obbligo di rispondere alle contestazioni che gli vengano rivolte non comporta una limitazione legale della sfera del libero convincimento giudiziale, che può legittimamente esercitarsi anche sulla portata significativa del silenzio mantenuto dall'interrogato su circostanze in cui, potendo fornire indicazioni di dati che potrebbero scagionarlo e contribuire all'accertamento della verità, si rifiuti di farlo. In tal caso non può dirsi che il silenzio, garantito all'imputato come oggetto di un suo diritto processuale, venga utilizzato in contrasto con tale garanzia come tacita confessione di reità, giacché il convincimento di reità nel giudice viene a formarsi non nella valorizzazione confessoria del silenzio, bensì sulla valorizzazione in senso probatorio di elementi già idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza, in ordine ai quali il silenzio del soggetto viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo. (V mass n 145706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)