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Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 18/07/1994 Cc. (dep. 27/09/1994) Rv. 200047 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza | Procedura contenziosa - Osservanza delle relative disposizioni nel procedimento per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato - Necessità - Mancata osservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200047-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza

In materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666 comma terzo, quarto, quinto cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria del difensore, all'assunzione di prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti a meno che non sia specificatamente previsto la procedura "de plano". Conseguentemente nel procedimento per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato di cui all'art. 671 cod. proc. pen. il rinvio alle suddette disposizioni deve ritenersi implicito: pertanto è causa di nullità del relativo provvedimento terminale la mancata osservanza delle medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)