DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (91/493/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
viste le proposte della Commissione1,
visti i pareri del Parlamento europeo2,
visti i pareri del Comitato economico e sociale3,
considerando che, in vista della realizzazione del mercato interno e in particolare per garantire un armonioso funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti della pesca, istituita dal regolamento (CEE) n. 3796/814, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/895, è necessario che la commercializzazione dei pesci e dei prodotti ittici non sia più ostacolata da divergenti normative sanitarie in vigore negli Stati membri; che si potrà così realizzare una maggiore armonizzazione della produzione e della commercializzazione e assicurare pari condizioni di concorrenza, garantendo nel contempo al consumatore prodotti di qualità;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione legislativa del 17 marzo 19896, ha chiesto alla Commissione di elaborare proposte globali sull'igiene della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, che contengano anche soluzioni per il problema dei nematodi;
considerando che i prodotti della pesca appena catturati sono, in linea di massima, indenni da contaminazioni ad opera di microrganismi; che possono essere tuttavia successivamente soggetti a contaminazione e decomposizione se vengono manipolati e trasformati in maniera non igienica;
considerando che occorre stabilire le norme essenziali a garanzia di una corretta igiene durante la manipolazione dei prodotti della pesca freschi o trasformati in tutte le fasi della produzione, della conservazione e del trasporto;
considerando che è opportuno applicare, per analogia, alcune norme di commercializzazione che sono state fissate in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per determinare i requisiti sanitari di questi prodotti;
considerando che spetta anzitutto all'industria ittica accertare che i prodotti della pesca siano conformi alle norme sanitarie della presente direttiva;
considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono verificare, per mezzo di ispezioni e controlli, che i produttori e i fabbricanti rispettino le norme sanitarie suddette;
considerando che si devono istituire misure comunitarie di controllo per garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni della presente direttiva;
considerando che, per garantire un funzionamento armonioso del mercato unico, le misure adottate devono applicarsi nello stesso modo agli scambi del mercato nazionale e agli scambi intracomunitari;
considerando che, nell'ambito degli scambi intracomunitari, si applicano ai prodotti della pesca le norme stabilite dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno7, modificata dalla direttiva 90/675/CEE8;
considerando che i prodotti della pesca provenienti da paesi terzi e destinati alla commercializzazione nella Comunità non devono fruire di un regime più favorevole di quello in vigore nella Comunità; che è pertanto opportuno istituire una procedura comunitaria per il controllo delle condizioni di produzione e di commercializzazione nei paesi terzi affinché possa applicarsi un regime comune d'importazione fondato su condizioni equivalenti;
considerando che le importazioni in questione sono sottoposte alle norme di controllo ed alle misure di salvaguardia che formano oggetto della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;
considerando che, per tener conto di situazioni particolari, conviene concedere deroghe ad alcuni stabilimenti in attività anteriormente al 1o gennaio 1993 per consentire loro di adeguarsi alla totalità delle condizioni previste dalla presente direttiva;
considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di prendere alcune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre istituire a tale scopo procedure di stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;
considerando che le disposizioni fondamentali stabilite dalla presente direttiva potranno essere ulteriormente precisate,
CAPITOLO I Disposizioni generali
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. DANKERT