Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 26/10/1971 Ud. (dep. 16/03/1972) Rv. 120469 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE: DERUBATO CHE, PER VENDETTA, UCCIDA IL LADRO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE: DERUBATO CHE, PER VENDETTA, UCCIDA IL LADRO.*
Per la configurabilita dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale occorre che il delitto, nell'intenzione dell'agente, sia diretto ad eliminare una situazione di fatto, amorale ed antisociale, determinata dall'offeso dal reato a danno dell'imputato, o anche di altri, si che il movente del delitto, di per se considerato, possa ritenersi corrispondente ai principi della comune coscienza etica nel tempo e nel luogo del fatto. Tale situazione non ricorre nel caso che taluno, a seguito dell'identificazione dell'autore di un furto ai suoi danni, uccida il ladro, poiche in tale ipotesi egli non intende eliminare alcuna situazione di fatto asociale o immorale, ma desidera solo recar danno all'offensore, vendicare l'offesa fattagli con il furto; e la vendetta e, di per se, non solo contraria alla conservazione dell'ordinamento sociale, ma anche del tutto in contrasto con la comune coscienza etica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)