Sez. L, Sentenza n. 5766 del 14/06/1994 (Rv. 487057 - 01)
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno | Disciplina ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Comportamento eccedente i limiti dell'ordinaria diligenza - Rilevanza esclusiva.
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno
Poiché il secondo comma del'art. 1227 cod. civ., nell'escludere che il creditore possa avere diritto al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e nel porre, quindi, sul suddetto creditore, il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito, fa esplicito riferimento all'elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione non ogni comportamento che astrattamente possa aggravare il danno, ma solamente quel comportamento che eccede i limiti dell'ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)