Sez. L - , Sentenza n. 15473 del 03/06/2021 (Rv. 661420 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Personale dipendente delle ex IPAB - Passaggio all’ente comunale territorialmente competente ex art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - Illegittimità costituzionale della norma - Conseguenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
In forza della sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 -, il personale già in servizio presso le IPAB regionali non ha diritto, a seguito della soppressione di queste ultime, a transitare alle dipendenze del Comune territorialmente competente.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 34 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)