Sez. 1, Sentenza n. 48501 del 04/10/2019 Cc. (dep. 28/11/2019) Rv. 277887 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Revoca ex art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 - Reato continuato - Pena cui fare riferimento - Quella irrogata per ciascun reato in continuazione - Giudizio abbreviato - Diminuzione per il rito - Computabilità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)