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Sez. 1, Sentenza n. 7161 del 04/05/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149839 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - SERIETÀ E CONGRUITÀ DELL'INDENNIZZO - RIFIUTO DELLA PARTE LESA - OFFERTA GENERICA - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149839-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - SERIETÀ E CONGRUITÀ DELL'INDENNIZZO - RIFIUTO DELLA PARTE LESA - OFFERTA GENERICA - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*

Per l'applicabilità dell'attenuante della riparazione del danno prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., i requisiti della serietà e della congruità dell'indennizzo necessari perché il giudicante possa esercitare il controllo finalizzato all'accertamento del ravvedimento del colpevole, debbono sussistere sia quando una certa somma sia stata in concreto corrisposta alla parte lesa, sia quando vi sia stata solo l'offerta per avere la parte lesa rifiutato il risarcimento. In tale ultimo caso l'attenuante non può, pertanto essere applicata se l'imputato si è limitato ad un'offerta generica e non determinata nel suo ammontare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)